Il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità dell’altro, anche se il decesso avviene in corso di causa per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile

Costante Giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “… La Legge n. 263 del 2005, art. 5, precisa che le disposizioni dell’art. 9, Legge Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale.

 

Tale riconoscimento è intervenuto, ancorché nelle more del presente giudizio, in quanto la moglie divorziata ha riassunto quello interrotto per morte del coniuge (essendo già in giudicato la sentenza di divorzio ed in corso il giudizio per la determinazione dell’assegno), e il Tribunale ha dichiarato il diritto della moglie all’assegno.

Questa Corte ha più volte affermato che il diritto all’assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell’ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l’interesse dell’altro coniuge alla pronuncia (tra le altre, Cass. N. 17041 del 2007).


Non rileva che la pronuncia sull’assegno di divorzio sia stata impugnata: è comunque soddisfatto il requisito del riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile, sicuro requisito della fondatezza della presente domanda, e può quindi dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge …”
(ordinanza n. 21598/2014). La Cassazione, pertanto, conferma che l’ex coniuge superstite , nella specie la moglie, ha diritto alla pensione di reversibilità, anche quando il decesso dell’ex coniuge avviene prima della conclusione del giudizio per la determinazione dell’assegno divorzile.

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