Il Parcheggio nelle strisce blu senza ticket non è in ogni caso suscettibile di multa e/o contravvenzione, Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 18575 del 25/08/2014

Nello specifico ove nelle aree limitrofe alle strisce blu non vi sono aree di parcheggio gratuite, la contravvenzione a carico dell’automobilista  che ha parcheggiato in zona di sosta a pagamento senza esporre il ticket, non può essere multato. Dalla citata pronuncia si evince altresì un obbligo dell’Ente locale di  creare zone di sosta gratuite in aree limitrofe a quelle a pagamento.

 Ecco la sentenza

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Napoli il 14.09.2007, LL impugnava due verbali di contestazione di infrazione (nn. X e X ), notificatile in data 04.08.2007, con i quali le veniva contestata la violazione, nello stesso giorno, dell’art.7, comma 8 del Codice della strada: dell’obbligo, cioè, di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio.

La ricorrente deduceva l’assenza, nelle vicinanze dell’area con obbligo del pagamento del ticket, di spazi riservati a parcheggio libero, come richiesto dall’art.7, comma 8. Eccepiva, inoltre, la mancanza di delibere comunali che qualificassero la via in cui era avvenuta l’asserita violazione, come “area pedonale”, “zona a traffico limitato”, area rientrante nella zona A del d.m. 1444/68, o come “area di particolare rilevanza urbanistica”: condizioni alternative che avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di parcheggio gratuito.

La ricorrente, inoltre, censurava la legittimità del secondo verbale, in quanto emesso nello stesso giorno e per la stessa causale del primo, in violazione degli artt.7 e 158 codice della strada.

Il Comune si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare copia degli atti di accertamento.

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza in data 29.09.2008, accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando il solo verbale n.14216558, poiché elevato nello stesso giorno e per la stessa causale del primo; rigettava l’opposizione relativa all’altro verbale.

La L , con atto notificato in data 05.03.2009, proponeva appello avverso la sentenza, adducendo quale motivo di gravame l’errata valutazione degli oneri probatori incombenti sulla ricorrente.

Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1738/2012 emessa in data 06.02.2012/13.02.2012, ha rigettato l’appello.

Avverso questa sentenza la Lambiase ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 26.09.2012.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Secondo il tribunale di Napoli, l’appellante è venuta meno agli oneri probatori, perché si è limitata a dedurre l’inesistenza di zone a parcheggio libero, previste dall’art. 7 comma 8 del codice della strada, a mente del quale:

<<Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area 0 su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.>>

La opponente avrebbe dovuto invece, a fronte della presunzione di legittimità degli atti  amministrativi, specificare che via Imbriani non rientrava tra quelle aree esonerate dall’obbligo di predisporre aree libere di parcheggio, che, stando alla seconda parte dello stesso comma, sono: le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

2) Il ricorso è articolato su tre motivi.

Con il primo, vengono denunciati vizi di motivazione; la ricorrente ricorda che sin dall’atto di opposizione aveva dedotto che non sussistevano delibere comunali che definivano la zona comprendente via Imbriani tra quelle sottratte all’obbligo.

Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell’art.2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe fatto incombere sulla ricorrente — e non sul Comune — l’onere di provare la presenza delle condizioni ostative all’operatività dell’obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio.

3) I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso merita accoglimento.

In più occasioni, questa Corte ha avuto modo di ritenere che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: “spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art.2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”. (Cass.927/2010,- 5277/2007).

Nel caso di specie, la ricorrente, sia in primo grado che con i motivi di appello, aveva allegato tanto di non aver trovato spazi liberi per il parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l’asserita violazione, quanto l’assenza di delibere comunali che qualificassero l’area in questione come quella “rientrante nella zona A del D.M. 2/4/1968, o che si tratti di area urbana di particolare valore storico 0 di particolare pregio ambientale”: condizioni, queste ultime, alternative per esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di predisporre aree di parcheggio libero.

Una volta dedotto ciò, la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale: l’Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l’istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il Comune, in forza delle caratteristiche dell’area, dall’obbligo di predisporre libere aree di parcheggio.

Il Tribunale di Napoli, nonostante l’assenza di tale produzione, ha rigettato l’appello della L , adducendo che la stessa “avrebbe avuto quantomeno l’onere di specificare i motivi per i quali le delibere istitutive della sosta a pagamento erano illegittime e quindi dedurre che non solo non erano state previste nelle vicinanze zone a parcheggio libero ma anche la zona interessata non rientrava tra quelle per le quali il detto obbligo non operava”.

La L , tuttavia, non aveva contestato la legittimità delle delibere comunali, ma si era lamentata della stessa loro esistenza; aveva, quindi, richiesto all’Amministrazione di esibirle in giudizio, ai fini dell’indispensabile riscontro.

Un profilo del tutto pretermesso dal Tribunale di Napoli, che ha così rovesciato l’onere probatorio che gravava su parte attrice in senso sostanziale (cfr Cass. 9847/10).

Va pertanto affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’ autorità’ amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza

di tale obbligo ai sensi dell’art.7 comma 8 C.d.s.  

3) Resta. assorbito il terzo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione delle spese di lite.

L’accoglimento dei primi due motivi comporta infatti che la sentenza impugnata Va Cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Napoli in diversa composizione, per il riesame dell’appello alla luce del principio di diritto enunciato e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. e rinvia. al tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione

delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2” sezione civile tenuta il 20 maggio 2014

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